Art. 57
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 57

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In vigore dal 9 lug 1936
L'imposta si applica sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento, proveniente dalla distillazione del carbone e degli oli minerali o da naturali esalazioni del terreno, e sulla energia elettrica per illuminazione, anche se consumati per uso proprio dei produttori o delle ditte distributrici, prendendo per unità di misura il metro cubo per il gas-luce e l'ettowattora per l'energia elettrica.
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