Art. 56
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 56

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In vigore dal 9 lug 1936
Contro le decisioni emesse dal podestà, à sensi degli , è ammesso ricorso a norma dell' del presente regolamento, Il ricorso non sospende la riscossione della Imposta o del con-tributo, salvi i rimborsi che fossero dovuti a contestazione definita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-56