Art. 52
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 52

28 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Contro le risultanze dell'elenco, ed entro trenta giorni dall'ultimo giorno dellàsua pubblicazione, è ammesso ricorso al podestà per errori materiali e per irregolari iscrizioni di partite dipendenti da rettificazioni od accertamenti d'ufficio, i cui avvisi non siano stati notificati o siano stati notificati irregolarmente, per inesistenza della partita, iscritta in seguito di conferma col silenzio, e per doppia iscrizione di una stessa partita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-52