Art. 51
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 51

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In vigore dal 9 lug 1936
In base alle denunzie ricevute, alle rettifiche, agli accertamenti di ufficio ed alle decisioni del podestà, l'ufficio delle imposte di consumo compila l'elenco del contribuenti che, dopo l'approvazione del podestà, viene pubblicato all'albo pretorio per non meno di 15 giorni. Della pubblicazione deve essere dato avviso agli interessati a mezzo di pubblico manifesto. L'elenco cosi pubblicato costituisce i contribuenti in obbligo di pagare l'imposta alle epoche fissate, senza bisogno di alcun altro avviso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-51