Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. I
Art. 5
218 / 356In vigore dal 9 lug 1936
L'istituzione delle imposte di consumo è facoltativa per i Comuni; è però obbligatoria nei casi previsti dagli del T. U. e 332 del T. U. della legge comunale e provinciale.
Salvo quanto è disposto dagli , primo comune, 27 e 28 del T, U. e 332 del T. U. della legge comunale e provinciale, i limiti di imposizione non possono eccedere quelli stabiliti nella tariffa massima di cui all' e seguenti del T. U. secondo la classe alla quale i Comuni appartengono.
Salvo quanto è disposto dagli del T. U. e 332 del T. U. della legge comunale e provinciale, le imposte debbono essere stabilite in misura adeguata alla importanza dei Comuni ed alla esigenze di bilancio, rimanendo in facoltà dei Comuni di applicare solo alcune delle voci della tariffa massima legale, in corrispondenza alle differenti condizioni locali di produzione e di consumo, di determinare le aliquote in misura inferiore a quella stabilita nella predetta tariffa massima, e di graduare altresì l'imposta per uno stesso genere di merci o derrate, secondo le qualità od il pregio di esse, risultanti dalle caratteristiche specificate nella tariffa. In ogni caso per le acciughe, aringhe e sardine sott'olio (intere o a filetti) deve essere stabilita un'aliquota intermedia fra quelle determinate per i pesci comunque conservati ed i pesci salati ordinari.
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Con la indicazione T. U. della legge comunale e provinciale si intende riferirsi al T. U. approvato col R. decreto 3 marzo 1931, n. 383.
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