Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 48
24 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Allorchè le opere edilizie progettate vengano interrotte in corso di costruzione od abbiano solo parziale compimento, si procede alla liquidazione e riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.
La liquidazione dell'imposta si effettua col sistema di cui alla lettera a) del precedente , per le parti di costruzione interamente ultimate, e col sistema di cui alla lettera c) dello stesso , per le parti di costruzione non completate.
Prima di riprendere i lavori sospesi dev'essere presentata una nuova denunzia, versando il terzo del presunto ammontare dell'imposta dovuta sui lavori da terminare, con le stesse modalità stabilite all',
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