Art. 46
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 46

22 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Per le costruzioni soggette a imposta, di cui all', devesi versare il terzo del presunto ammontare dell'imposta, da liquidarsi sulla base della denunzia. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio delle imposte di consumo entro dieci giorni dalla notifica della liquidazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-46