Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 45
21 / 356In vigore dal 9 lug 1936
La denunzia prescritta dall'articolo precedente deve essere presentata anche per i lavori in corso alla data di istituzione della imposta da parte del Comune.
In tal caso la denunzia deve dichiarare lo stato dei lavori effettivamente compiuti, sui quali non è dovuta imposta; e per quelli ancora da eseguire si applicano le norme contenute nei successivi articoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-45