Art. 45
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 45

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In vigore dal 9 lug 1936
La denunzia prescritta dall'articolo precedente deve essere presentata anche per i lavori in corso alla data di istituzione della imposta da parte del Comune. In tal caso la denunzia deve dichiarare lo stato dei lavori effettivamente compiuti, sui quali non è dovuta imposta; e per quelli ancora da eseguire si applicano le norme contenute nei successivi articoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-45