Art. 44
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 44

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In vigore dal 9 lug 1936
La costruzione di edifici in tutto o in parte nuovi o l'esecuzione di notevoli rifacimenti deve essere preventivamente denunziata dal proprietario all'ufficio delle imposte di consumo. La denunzia è fatta su scheda da fornirsi gratuitamente dall'ufficio delle imposte, e deve indicare: a) nome, cognome, paternità e domicilio del proprietario; b) la precisa località in cui il nuovo edificio deve sorgere o l'esatta ubicazione dell'edificio già esistente da ricostruirsi o di quello al quale siano da apportarsi ampliamenti, sopralzi o rifacimenti; c) il tipo di costruzione, indicando, in base ai relativi progetti: quando si tratti di costruzioni di cui all', lettera a), la cubatura vuoto per pieno che la fabbrica nuova o da rifarsi potrò avere a lavoro ultimato, o i metri quadrati di superficie che dovranno essere coperti e i piani dell'edificio; quando si tratti di costruzioni di cui all', lettera b), la superficie che dovrà essere coperta; quando si tratti di costruzioni di cui all', lettera c), le quantità delle diverse specie di materiali che saranno presumibilmente impiegati. La denunzia all'ufficio si deve presentare anche per gli edifici esenti da imposta e per le costruzioni provvisorie considerate nell'.
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