Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. I
Art. 4
217 / 356In vigore dal 9 lug 1936
I Comuni autorizzati à sensi dell' del T. U. ad assumere la riscossione delle imposte di consumo in tutto o parte del territorio di Comuni contermini devono tenere contabilità separata dalla propria e corrispondere ai Comuni aggregati il prodotto delle Imposte, detratta la quota relativa delle spese di riscossione, e alla fine di ogni anno devono formare per ciascun Comune o parte di Comune aggregato il conto della gestione delle Imposte da comunicarsi ai Comuni interessati.
Le questioni che sorgano tra detti Comuni sono decise a norma dell' del T. U.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-4