Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 352
209 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Le indennità e le altre spese della sorveglianza sono liquidate su tabelle predisposte dal sorvegliante ed approvate dal prefetto.
Se il sorvegliante è impiegato dello Stato, le indennità di missione e le spese di viaggio sono liquidate in base alle norme vigenti per gli impiegati governativi; se invece non è impiegato dello Stato, oltre al pagamento dello spese di viaggio effettivamente sostenute, gli è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura stabilita dal prefetto, a seconda delle condizioni del Comune o del consorzio, ma che in nessun caso potrà essere superiore a lire 70 per i Comuni delle classi A e B, a lire 50 per i Comuni delle classi C, D ed E, ed a lire 30 peri Comuni delle altre classi.
Le indennità e le altre spese sono prelevate giornalmente dall'ammontare delle riscossioni; ai sorveglianti che ne facciano domanda, il prefetto può accordare anticipazioni sui compensi ad essi dovuti, in misura però non superiore ai due terzi del compenso dovuto per i primi dieci giorni, oltre te indennità di viaggio.
Le tabelle delle indennità e delle altre spese della sorveglianza, dopo l'approvazione del prefetto, sono quietanzate dal sorvegliante ed unite al conto da rendersi al Comune od al consorzio od all'appaltatore a norma dell'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-352