Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 349
206 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Il sorvegliante, così al principio come al cessare delle sue funzioni, segna con data e firma, con l'intervento del podestà o di un suo delegato, i registri dell'azienda delle imposte di consumo.
Egli ha facoltà di esaminare i bollettari e gli altri registri dell'azienda delle imposte, di controllare le riscossioni, i versamenti e ogni altra operazione, sino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti che non saranno ritenute valide le bollette rilasciate da quel giorno in poi, senza la sua controfirma.
Di regola il sorvegliante non può sostituire la propria azione a quella dei Comuni e degli appaltatori e neppure impedirne le operazioni, nominare o sospendere gli agenti ed impiegati; ma ove riscontri omissioni od irregolarità nelle operazioni e riscossioni, può provvedere direttamente. Egli tiene una chiave della cassaforte ove, si conservano i valori e titoli contabili.
Gli impiegati e gli agenti addetti alla percezione delle imposte di consumo devono consegnare al sorvegliante tutte le somme riscosse.
Nel caso di opposizione ai suoi atti, il sorvegliante può richiedere al prefetto l'assistenza della forza pubblica.
Storico versioni
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