Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 341
199 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Il prefetto non può concedere l'autorizzazione se il consorzio non è costituito dalla maggioranza assoluta degli esercenti, se le norme dell'atto costitutivo non assicurino il regolare funzionamento della gestione e se il canone offerto sia inferiore al presumibile reddito netto che il Comune potrebbe conseguire dalla gestione diretta delle imposte di consumo, escluse quelle sui materiali per costruzioni edilizie, sul gas-luce e sull'energia elettrica, tenendo conto delle risultanze della gestione del triennio precedente e delle variazioni di tariffa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-341