Art. 330
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 330

188 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
L'appaltatore, qualora lasci trascorrere il giorno fissato per il pagamento delle somme dovute, è assoggettato alla indennità di mora del 6 per cento sullo somme non soddisfatte. Il Comune può procedere immediatamente contro l'appaltatore con atto d'ingiunzione, a termini del precedente , per esigere le somme dovute, nonché l'ammontare di tale indennità sia cumulativamente che separatamente al capitale.
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