Art. 33
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 33

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In vigore dal 9 lug 1936
Per la riscossione delle imposte sul materiali per costruzioni edilizie, i Comuni devono determinare le relative aliquote in modo da non superare il limite massimo stabilito dalla tariffa di cui all' del T. U. Con l'osservanza delle norme indicate nel seguenti articoli, devono inoltre adottare uno speciale regolamento, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza, e da omologarsi à sensi dell' del T. U.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-33