Art. 329
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 329

187 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Il canone convenuto per l'appalto delle imposto di consumo deve essere versato in moneta legale nella cassa del Comune alle scadenze stabilite nel contratto o nel capitolato. La sola quietanza di tesoreria comprova il versamento e la data in cui venne effettuato, per gli effetti dell'articolo seguente. L'appaltatore, che abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, tiene a disposizione del Comune le somme dovuto a titolo di canone alle scadenze sopra mentovate. In caso di ritardo nel pagamento del mandati comunali, sulle somme delle quali risponde a termini del precedente capoverso l'appaltatore è assoggettato alla indennità di mora del 6 per cento in favore del Comune, il quale può procedere giusta il disposto dell'articolo seguente.
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