Art. 326
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 326

355 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Il giorno immediatamente successivo a quello in cui termina la gestione, una apposita Commissione procede, con la prosecuzione, occorrendo, nel giorni successivi, all'accertamento dei generi assoggettati ad imposta a rimasti invenduti negli esercizi di vendita, condotti a tariffa. La Commissione è composta dal podestà o da un suo delegato, che ne è capo, da un impiegato comunale, dall'appaltatore cessante e dal subentrante, o soltanto dall'uno o dall'altro di essi, secondo che la gestione passi da uno ad altro appaltatore o si trasferisca dall'appaltatore al Comune che l'assume in diretta gestione o viceversa.
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