Art. 325
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 325

354 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Nel casi previsti dal primo comma dell' del T. U., l'appaltatore, alla fine della propria gestione, devo soddisfare alla nuova amministrazione l'ammontare delle imposte riscosse a tariffa sui generi esistenti negli esercizi dl vendita non abbonati. Per le rimanenze esistenti negli esercizi abbonati, l'imposta deve essere soddisfatta dagli esercenti a termini del precedente , quando non si rinnovi l'abbonamento. L'obbligo di rimborsare le imposte pagate sulle rimanenze, à sensi del primo comma del presente articolo, compete anche al Comune che cede in appalto la riscossione delle imposte a canone fisso. Nei casi di passaggi dalla gestione diretta a gestione appaltata ad aggio con minimo garantito o da una gestione ad aggio ad altra gestione ad aggio con minimo garantito, l'accertamento delle imposte sui generi rimasti invenduti negli esercizi a tariffa deve aver luogo esclusivamente ai fini del computo del minimo garantite dovuto dall'appaltatore subentrante, senza che peraltro avvenga passaggio di somme al nuovo appaltatore ne a titolo dl imposto ne a titolo di aggio.
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