Art. 323
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 323

352 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
L'appaltatore, nel corso dell'appalto, può procedere mediante atto scritto, alla cessione totale dell'appalto stesso a persona che non si trovi in alcuno dei casi d'incompatibilità previsti dall' del T. U. La cessione non può aver effetto se prima il podestà non abbia dato il suo consenso mediante apposita deliberazione e questa non sia stata approvata dal prefetto. Approvata la cessione il podestà provvede per la prestazione della cauziono da parte del nuovo assuntore e per la stipulazione del contratto alle stessa condizioni pattuite col cedente. La cauziono del cedente può essere estesa a garantire la gestione del cessionario, mediante nuovo vincolo cori le norme dei precedenti a 291. Gli obblighi e la responsabilità della gestione delle imposte di consumo cessano per il cedente e cominciano per il cessionario dalla data dell'approvazione del nuovo contratto, nel quale sarà pattuito espressamente che il cessionario si obbliga a rispondere delle somme, danni o spese che comunque siano posti a carico del cedente per atti della sua gestione, quando anche fossero accertati dopo la stipulazione del contratto.
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