Art. 322
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 322

351 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
L'appaltatore è tenuto a compilare ed a trasmettere al Comune l'estratto statistico mensile prescritto dal primo comma dell'. Il Comune ne controlla l'esattezza in base ai documenti della riscossione, mediante verifica eseguita da apposito incaricato nell'ufficio delle imposte di consumo. Nel caso che l'appaltatore ritardi, oltre quindici giorni, la presentazione dei prospetti statistici o nel caso che i medesimi siano stati compilati in modo irregolare od inesatto, il podestà fa compilare o rettificare, a spese dell'appaltatore, detti prospetti da un suo incaricato, promuovendo, ove ne sia il caso, l'applicazione della pena pecuniaria prevista nell' del T. U.
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