Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. XII
Art. 317
346 / 356In vigore dal 9 lug 1936
L'appaltatore può sempre revocare la nomina dell'agente.
L'appaltatore ritira la patente e la invia al podestà, il quale ne avverte i contribuenti con pubblico avviso.
Il prefetto, su proposta del podestà od anche d'ufficio, può per gravi motivi revocare la patente prima della fine dell'appalto. La patente deve essere revocata ove l'agente incorra in una delle condanne previste nell', n. 3, del regolamento 20 agosto 1909 n. 666, sugli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza.
Il provvedimento di revoca è esecutivo, nonostante ricorso del l'appaltatore o dell'agente.
Storico versioni
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