Art. 316
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 316

345 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Presso l'istituto nazionale fascista di previdenza sociale è istituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle gestioni delle imposte di consumo appellate, esclusi quelli assunti in via saltuaria. Tale fondo è costituito mediante un contributo del 10 per cento degli stipendi, assegni ed indennità fisse, escluso il caro-viveri, corrisposti dagli appaltatori agli impiegati ed agenti. Gli appaltatori versano l'intero contributo, salvo rivalsa di una quota parto di esso verso gli impiegati ed agenti, mediante ritenuta sugli stipendi, indennità ed assegni. Il contributo per sei decimi è a carico dell'appaltatore e per quattro decimi a carico del personale. Dalla quota del 10 per cento viene detratto il contributo che in parti eguali, tanto dall'appaltatore, quanto dagli impiegati ed agenti deve essere versato per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, à sensi del R. decreto-legge ottobre 1935, numero 1827. Le norme per il versamento dei contributi e per il funzionamento del fondo sono determinate dal regolamento approvato col Regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217.
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