Art. 312
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 312

341 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Gli agenti nominati dagli appaltatori sono approvati dal prefetto, sentito il podestà, dopo di aver accertato che le persone proposte sono state scelte fra indicati all' e che si trovano tuttavia nelle condizioni prescritte dal n. 4 dell'. Agli agenti approvati il podestà rilascia apposita patente. La patente, vistata dal prefetto, autorizza l'agente ad esigere le imposte di consumo in quel determinato territorio per conto dell'appaltatore. L'agente non può cedere la patente, nè può farsi rappresentare o supplire da altri nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di trasferimento da uno ad altro Comune degli agenti regolarmente abilitati ed esercitare le loro funzioni, a norma del presente articolo, i podestà dei Comuni presso i quali siano tramutati gli agenti delle ditte appaltatrici possono rilasciare patenti di nomina provvisoria, salvo regolarizzazione di queste entro due mesi dal loro rilascio, mediante patente definitiva. L'appaltatore è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi agenti anche muniti di patente. Qualunque atto compiuto da persona che non sia provvista della patente o che ne fu privata, è nullo e delle conseguenze di esso rispondono rispettivamente, a termini di legge, l'autore e l'appaltatore.
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