Art. 307
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 307

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In vigore dal 17 lug 1942
Per conseguire l'abilitazione alle funzioni di agente delle imposte di consumo i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 1) aver compiuto 18 anni di età; 2) essere cittadino dello Stato; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli; 3) essere di sana e robusta costituzione fisica da provarsi mediante certificato del medico condotto comunale; 4) aver sempre tenuta buona condotta morale e politica e non essere mai incorso in una delle condanne previste dall', n. 3, del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, sugli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza; 5) essere iscritto, a seconda dell'età del candidato, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento; 6) essere fornito di diploma di istituto d'istruzione dell'ordine medio o di titolo equipollente secondo gli ordinamenti anteriori alla legge 1° luglio 1940, n. 899; 7) aver sostenuto, con buon esito, un esame di idoneità nelle seguenti materie: a) legge e regolamento sulle imposte di consumo; b) aritmetica pratica: le quattro operazioni, la regola del tre, il sistema metrico decimale; c) nozioni elementari di diritto amministrativo e corporativo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-307