Art. 300
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 300

329 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
La cauzione dell'appaltatore non è svincolata se non in seguito a deliberazione del podestà, dalla quale risulti che l'appaltatore ha pagato ogni suo debito verso il Comune, ha ottemperato al disposto degli del T. U. e 324 e 327 del presente regolamento ed ha soddisfatto inoltre ogni obbligo verso i contribuenti. Lo svincolo è decretato dal prefetto, previa pubblicazione della deliberazione del podestà all'albo pretorio per un periodo non inferiore a quindici giorni. Il prefetto può richiedere che ne sia fatta pubblicazione anche in un giornale locale, a spese dell'appaltatore.
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