Art. 299
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 299

328 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
La cauzione prestata può essere, durante l'appalto, sostituita da altra, purchè la nuova sia sempre costituita nei modi indicati dagli articoli precedenti e venga estesa a garantire il contratto per tutta la durata, compreso il periodo di tempo già trascorso. La precedente cauzione si svincola soltanto dopo che sia costituita definitivamente la nuova. Gli errori materiali incorsi sull'ammontare o nella valutazione della cauzione, tanto negli atti d'asta che nel contratto. Possono sempre essere rettificati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-299