Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. XII
Art. 297
326 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente o se nel corso dell'appalto viene, per qualunque causa, diminuita, il prefetto, su proposta del podestà o d'ufficio, ordina all'appaltatore di completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta nel secondo.
Questo termine decorre dal giorno della notificazione eseguita con referto del messo comunale, e può essere, per giusti motivi, prorogato, rispettivamente di quindici giorni e di trenta giorni dal prefetto, sentito il podestà.
Nel caso di ritardo, oltre il termine stabilito o prorogato, nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'appalto a carico dell'appaltatore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia e risponde delle spese e dei danni.
Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione nel corso dell'appalto, per essere diminuita di valore od essere stata escussa a termini dell' del T. U., il prefetto, sentito il podestà, dichiara decaduto l'appaltatore.
Appena seguita la notificazione del decreto di decadenza, il Comune provvede ad assicurare in altro modo il funzionamento della gestione delle imposte di consumo, il tutto a rischio e pericolo dell'appaltatore dichiarato decaduto, senza pregiudizio del risarcimento di qualsiasi danno derivato dalle operazioni od omissioni dell'appaltatore medesimo.
In caso di ricorso al Ministero contro il provvedimento di decadenza adottato dal prefetto, si soprassiede ad atti di appalto della gestione sino all'esito del ricorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-297