Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. XII
Art. 295
324 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Nell'esame dell'idoneità della cauzione, da eseguirsi in ogni caso a termini degli articoli precedenti, non si tiene conto dei vincoli e delle ipoteche dipendenti dall'appalto, che vada a scadere all'entrata in vigore del nuovo contratto, purchè il podestà, in base a certificato del tesoriere comunale, riconosca che a tutto quel giorno l'appaltatore non rimane in debito, e salvo ben inteso nell'appaltatore l'obbligo di esibire un certificato del detto tesoriere di finale liberazione al termine del contratto in corso.
L'estensione di vincolo sulle cauzioni degli appaltatori a garanzia di nuove gestioni consentito dal comma precedente, è applicabile, con le garanzie e modalità ivi stabilite, a tutte le forme di cauzione autorizzate dagli articoli precedenti, anche se la nuova gestione sia assunta in altro Comune da un diverso titolare.
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