Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. XII
Art. 290
319 / 356In vigore dal 9 lug 1936
La cauzione può essere prestata in danaro contante presso la Cassa depositi e prestiti, o, quando non sia superiore a lire ventimila, anche presso la Cassa postale di risparmio.
La prestazione della cauzione in numerario si prova, nel primo caso, mediante la polizza, dalla quale risulti che il danaro fu versato alla Cassa depositi e prestiti a garanzia della gestione delle imposte di consumo, e nel secondo caso, mediante l'esibizione del libretto della Cassa postale di risparmio intestato al Comune.
L'importo degli interessi, salvo il caso di opposizioni, viene corrisposto al cauzionante.
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