Art. 286
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 286

315 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
L'esattore delle imposte dirette può assumere l'appalto delle imposte di consumo anche se adempie, oltre l'ufficio di esattore, quello dl tesoriere comunale. Agli effetti della incompatibilità di cui all', n. 5, del T. U. il provvedimento di decadenza di un appaltatore delle imposte di consumo, per continuare irregolarità; o reiterati abusi, deve essere notificato, a cura del prefetto che ha promosso il provvedimento, a tutte le prefetture del Regno. L'appaltatore non può esercitare le funzioni di agente delle imposte di consumo nello stesso Comune. Il rilascio da parte del prefetto del certificato di idoneità di cui all', n. 19, del T. U., è subordinato all'accertamento, in base ad informazioni e a documenti, della esistenza dei necessari requisiti di adeguata istruzione, di capacità tecnica e finanziaria e di incensurata condotta morale, politica e professionale nei privati assuntori. Nel caso di società, queste debbono essere costituite nelle forme di legge, e il detto certificato deve essere rilasciato nei confronti e del rappresentante generale della società e di colui che sia preposto alla gestione.
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