Art. 283
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 283

184 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Il contabile compila, distintamente per ciascun Comune consorziato, i rendiconti mensili, semestrali ed annali prescritti dal precedente , corredandoli di un prospetto riassuntivo delle risultanze dell'intera gestione Consorziale. Il Comune capo del consorzio, ricevuti i rendiconti ed i prospetti riassuntivi, completa questi ultimi con la indicazione della spesa, ripartendola fra tutti i Comuni in proporzione delle rispettive riscossioni, e poscia li comunica ai Comuni consorziati, per opportuna conoscenza o per gli eventuali controlli ed osservazioni. I conti annuali sono approvati dai rispettivi podestà, previa revisione da parte della Commissione consorziale di cui al precedente , la quale esprime in apposita relazione il proprio avviso sulla regolarità e sulle risultanze dei conti medesimi. Ogni contestazione tra i Comuni è risoluta dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, con provvedimento definitivo.
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