Art. 28
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 28

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In vigore dal 9 lug 1936
Si comprendono fra le profumerie tutti i preparati liquidi o solidi, alcoolici o non che servono generalmente ad uso cosmetico, per la cura e l'abbellimento della pelle, delle unghie, dei capelli, dei denti, le tinture, le acque odorose, i dentifrici e simili. Per saponi fini debbono intendersi i saponi per uso personale o comunque profumati, in essi compresi i saponi, le creme e le polveri per barba. Non debbono considerarsi profumati i saponi ai quali siano state aggiunte sostanze a scopo esclusivo di semplice correzione dei cattivi odori delle materie prime (grassi). Ne sono esclusi anche i saponi speciali ad uso medicamentoso, i quali non abbiano altro odore se non quello dei rispettivi medicamenti.
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