Art. 273
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 273

174 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Il controllo amministrativo si esercita portando l'esame non solo sulla retta applicazione della tariffa, ma anche sull'esattezza delle liquidazioni, dei sommati sui bollettari e registri, rilevando le somme in più o in meno riscosse per promuovere delle prime il rimborso e delle altre il recupero à sensi degli del T. U. Il controllo si estende, altresì, al movimento dei depositi dei commercianti ed alla tenuta del relativo registro di carico e scarico, all'esazione dei canoni dovuti in via di abbonamento, alla definizione delle trasgressioni, ed infine all'esito dei depositi in danaro od in altri valori eseguiti dai contribuenti a garanzia di operazioni relative alle imposte di consumo. Gli eventuali rilievi vengono comunicati al podestà per gli opportuni provvedimenti à sensi dell'ultimo comma del precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-273