Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 273
174 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Il controllo amministrativo si esercita portando l'esame non solo sulla retta applicazione della tariffa, ma anche sull'esattezza delle liquidazioni, dei sommati sui bollettari e registri, rilevando le somme in più o in meno riscosse per promuovere delle prime il rimborso e delle altre il recupero à sensi degli del T. U.
Il controllo si estende, altresì, al movimento dei depositi dei commercianti ed alla tenuta del relativo registro di carico e scarico, all'esazione dei canoni dovuti in via di abbonamento, alla definizione delle trasgressioni, ed infine all'esito dei depositi in danaro od in altri valori eseguiti dai contribuenti a garanzia di operazioni relative alle imposte di consumo.
Gli eventuali rilievi vengono comunicati al podestà per gli opportuni provvedimenti à sensi dell'ultimo comma del precedente .
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