Art. 271
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 271

172 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Ove non sia costituito uno speciale ufficio di revisione, il controllo contabile ed amministrativo sulle riscossioni e sulle altre operazioni dell'azienda delle imposte di consumo viene esercitato dalla segreteria comunale a mezzo della ragioneria, ove questa esista. All'uopo tutti gli uffici di percezione debbono trasmettere all'ufficio di revisione ovvero alla segreteria comunale i bollettari, libri e registri consunti. Nei Comuni dove il servizio delle imposte è affidato al segretario Comunale, le attribuzioni del presente articolo e dei due successivi sono demandate al podestà.
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