Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 27
3 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Si comprendono in questa categoria i formaggi e i latticini di qualsiasi specie, freschi, salati o stagionati, tanto se di qualità comune, quanto se di qualità fine.
Ne sono esclusi il burro e i prodotti similari, cioè i burri artificiali e i surrogati del burro, come il burro di margarina, di cocco, di palma e simili, nonché i sottoprodotti della lavorazione del latte facilmente deperibili, come la ricotta fresca, la giuncata e simili.
S'intendono per formaggi freschi, agli effetti del primo comma del presente articolo, quelli destinati come tali al consumo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-27