Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 268
169 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Il contabile presenta mensilmente ed annualmente il rendiconto degli introiti.
I rendiconti mensili si presentano entro il giorno 10 del mese successivo e devono indicare, separatamente per competenza e per, residui, gli accertamenti, le riscossioni, i versamenti, le eliminazioni, le somme da riscuotere o da versare, nonché quelle riscosse o versate in più o in meno.
Ogni rendiconto deve essere corredato da un estratto del registro degli introiti e dello stato di cassa per le somme riscosse, delle quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati e degli altri documenti comprovanti il carico e lo scarico.
Il rendiconto deve comprendere anche le riscossioni e versamenti fatti dai contabili secondari, ove ve ne siano. A tale uopo questi ultimi, nel quinto giorno di ogni mese, trasmettono al contabile principale il proprio conto per il mese precedente, in doppio esemplare, corredandolo dei documenti sopra indicati. Il contabile principale, accertatosi che il conto è regolare, ne restituisce un esemplare con la sua dichiarazione di benestare e unisce l'altro coi relativi documenti a corredo del proprio conto, che trasmette al Comune.
Quando i conti, tanto del contabile principale, quanto di quelli secondari, non si chiudano in pareggio, deve essere data ragione sia del debito per somme rimaste a riscuotere, come di quello per somme riscosse e non versate.
Il rendiconto annuale si compila sulla base di quelli mensili e si presenta dal contabile principale entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio.
I contabili hanno obbligo di dare il rendiconto degl'introiti sino al giorno in cui rimangono in carica, nei casi di cessazione dal servizio, causata da licenziamento, soppressione di posto o dimissioni.
L'obbligo di cui al precedente comma spetta ai legittimi rappresentanti nel casi di morte, di interdizione o di inabilitazione del contabile.
Storico versioni
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