Art. 267
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 267

168 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Le verifiche di cassa sono ordinarie e straordinarie; le prime si eseguono ad intervalli non superiori ai due mesi; le altre quando siano ritenute necessarie. In entrambi i casi le verifiche sono eseguite dal podestà o da un suo delegato con l'assistenza del ragioniere o del segretario comunale nei Comuni ove non vi sia un ragioniere. Di ogni verificazione si stende verbale in duplice originale, sottoscritto dagli intervenuti; uno si conserva dal cassiere, l'altro nell'archivio comunale. Quando dalla verifica risultino irregolarità, il podestà deve adottare i provvedimenti di sua competenza procedendo, ove del caso, a norma del successivo , e deve inviare copia del verbale al prefetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-267