Art. 263
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 263

164 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
I proventi delle imposte di consumo debbono annotarsi nei registri di percezione. Ai termine dell'orario il capo dell'ufficio inseriva nel registro degli introiti la intera somma degli importi delle riscossioni e dei depositi conseguiti nella giornata, giusta il risultato dei libri bollettari. L'impiegato che ha l'incarico del controllo, assicuratosi della esattezza dei risultamenti esposti nel detto giornale, riconosciuti il danaro o i valori introitati, li inscrive nell'altro registro-giornale a danaro. Il danaro, gli effetti pubblici ed in generale le carte di valore sono chiusi a doppia chiave nella cassa forte di cui deve essere fornito ogni ufficio di maggioro importanza.
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