Art. 262
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 262

163 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Per la riscossione delle imposte di consumo si fa uso dei registri, dei bollettari e degli altri stampati che saranno stabiliti con speciali istruzioni da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze, e si osservano all'uopo le disposizioni del presente regolamento e quelle che saranno emanate con le precitate istruzioni. È in facoltà dell'amministrazione comunale, quando lo reputi opportuno pel miglioro andamento del servizio di prescrivere l'uso di nuovi modelli. I registri, i bollettari o gli altri stampati occorrenti alla gestione sono forniti dal Comune su richiesta del capo dell'ufficio delle imposte da presentarsi in doppio esemplare con la dimostrazione di carico e scarico degli stampati, bollettari o registri somministrati in precedenza, risultante da apposito registro. Gli atti relativi alla gestione delle imposte devono essere custoditi ordinariamente in ciascun ufficio delle imposte o nell'archivio comunale e devono conservarsi per un periodo non inferiore a cinque anni.
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