Art. 261
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XI

Art. 261

312 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Così per i locali come per i mobili di proprietà comunale o privata, che sono in servizio degli uffici delle imposte di consumo, deve tenersi, sotto responsabilità del capo d'ogni ufficio, un esatto inventario che ne indichi lo stato, e per i mobili, attrezzi, utensili, oggetti di cancelleria e simili, anche il valore. Avvenendo variazioni tanto in aumento, quanto in diminuzione nei locali o nei mobili, devonsi fare le necessarie annotazioni di carico e scarico, ed una copia dell'inventario viene trasmessa ogni anno all'ufficio comunale entro il mese di gennaio dell'anno successivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-261