Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 26
2 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Fra le pasticcerie e i dolciumi in genere si comprendono tutte le preparazioni commestibili nella cui composizione rientri lo zucchero, il miele o altre sostanze dolcificanti, qualunque sia la loro forma, la composizione e la durata di conservazione.
Rientrano in questa categoria anche i confetti, le caramelle, le frutta candite, il cioccolato e i biscotti.
Non si considerano dolciumi le marmellate, le conserve, le gelatine e i succhi di frutta anche se zuccherati, le frutta conservate nel proprio sugo, in mostarda, nello sciroppo, nello spirito o nei liquori, salva per queste ultime la tassazione dello spirito o dei liquori.
Gli elementi distintivi per la diversa tassazione del cioccolato sono esclusivamente quelli della forma e del peso stabiliti nella tariffa massima legale, indipendentemente dall'aggiunta nella composizione di altre sostanze, come latte, mandorle, nocciole, aromi, liquori, ecc.
Si considerano biscotti di qualità comune soltanto quelli secchi di lunga conservazione, senza farcitura ne copertura, intendendosi per copertura lo strato esterno di cioccolato, zucchero o altra sostanza di cui, a volte, sono in tutto o in parte ricoperti i biscotti stessi.
Sono assimilati al biscotti di qualità comune, prodotti come maritozzi, bombe, ciambelle, cavallucci e focaccie.
Fra i gelati si comprendono tutti i prodotti che vanno comunemente sotto il nome di gelateria qualunque sia loro forma o consistente, come cassate, spumoni, mantecati, cremolate, granite e simili. Ne sono escluse le bibite ghiacciate che si preparano all'atto del consumo.
Storico versioni
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