Art. 256
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XI

Art. 256

307 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
I contabili incaricati della riscossione delle imposte di consumo devono prestare, anche a mezzo di terza persona, una cauzione in beni stabili, in danaro, in rendita pubblica od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo dl borsa. L'ammontare della cauzione e stabilito nel regolamento comunale, e sulla sua idoneità delibera il podestà osservate le disposizioni degli e seguenti del presente regolamento. La cauzione prestata in danaro, quando non sia superiore a lire 20.000, può essere depositata nella Cassa di risparmio postale con libretto intestato al Comune. La cauzione non può essere svincolata se non dopo approvati i conti relativi alla gestione del contabile. Lo svincolo è deliberato dal podestà ed approvato dal prefetto. Per le piccole gestioni delle imposte, il cui reddito lordo non ecceda le lire 20.000, i Comuni possono ammettere i contabili a dare garanzia mediante fideiussione di una terza persona riconosciuta idonea dal podestà. La cauzione prestata dal tesoriere comunale, a norma dell' del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, garantisce anche il servizio di cassa delle imposte di consumo, di cui al successivo .
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