Art. 252
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XI

Art. 252

303 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Al personale sono applicabili le norme contenute negli , terzo, quarto e quinto comma, 223, 230, 239, 247, 248, 249 e 250 del T. U. della legge comunale e provinciale. La prima nomina è deliberata dal podestà così per il personale stipendiato come per quello salariato, ed ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un biennio. Scaduta il periodo di esperimento, l'impiegato, agente o salariato, ove non sia stato dimesso, s'intende confermato al posto in via definitiva. La dimissione, per fine del periodo di esperimento, deve essere deliberata nelle forme prescritte dall' del T. U. della legge comunale e provinciale. Restano salvi e riservati i diritti acquisiti dal personale in funzione in base ai regolamenti comunali già in vigore.
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