Art. 251
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XI

Art. 251

302 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
La qualità di impiegato, di agente o salariato deve essere determinata nel regolamento locale in relazione alle attribuzioni a ciascuno assegnate. Si considerano come impiegati coloro che compiono ad un tempo funzioni di concetto e di vigilanza e quelli che abbiano attribuzioni direttive di vigilanza. Per essere ammessi nel personale delle imposte di consumo è indispensabile avere i requisiti richiesti dagli , primo, secondo ed ultimo comma del T. U. della legge comunale e provinciale, oltre quelli che i Comuni possono stabilire per avere la prova assoluta della idoneità degli aspiranti. Sono applicabili al detto personale le disposizioni degli dello stesso T. U., nonché quelle del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.
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