Art. 249
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XI

Art. 249

300 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Lo speciale regolamento prescritto dagli del T. U. deve disciplinare il funzionamento amministrativo e contabile della gestione diretta e provvedere allo stato del personale addetto all'azienda delle imposte. Ove il servizio sia gridato ad impiegati o salariati che si trovino già alla dipendenza dei Comuni per altri servizi municipali; la loro condizione giuridica è governata dalle norme del regolamento organico adottato à termini dell' del T. U. della legge comunale e provinciale. I Comuni che esigono direttamente le imposte di consumo devono provvedere alla compilazione del summentovato regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di inadempienza, provvede la Giunta provinciale amministrativa, à termini dell' del T. U. della legge comunale e provinciale, nei tre mesi successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-249