Art. 246
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 246

161 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Il riparto dello somme riscosse per pene pecuniarie, previsto dall' del T. U., si esegue quando le somme sono state riscosse in base a sentenza passata in giudicato o a provvedimento. definitivo. Nei Comuni ove non esiste la massa degli agenti delle impaste di consumo, la quota del 15 per cento si devolve a favore del fondo speciale per premi di diligenza. Le somme pertinenti a detto fondo speciale, a cura dell'ufficio delle imposto di consumo, anche se trattasi di gestione appaltata, devono essere rimesse al tesoriere del Comune, il quale le verserà in apposito conto corrente fruttifero presti la Cassa postale di risparmio ovvero presso Casse di risparmio ordinarie di notoria solidità. I Comuni, nei regolamenti locali, devono stabilire le epoche in cui dovrà effettuarsi il conferimento dei premi di diligenza e le quote, nel limite massimo del 10 per cento della somma totale da ripartire, da assegnarsi ai funzionari che con la loro opera direttiva, amministrativa, contabile e di controllo, abbiano concorso indirettamente alla scoperta delle trasgressioni pur non avendovi preso parte diretta.
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