Art. 245
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 245

160 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
L'erogazione delle somme esatte a titolo definitivo per pene pecuniarie e spese, deve essere specificata sulle matrici delle bollette d'introito, indicando il numero e la data delle quietanze tanto per i versamenti effettuati alle casse dello Stato per imposta di R. M. od altro, quanto per i versamenti effettuati al fondo massa degli agenti delle imposte di consumo e al fondo speciale per i premi di diligenza di cui ai successivi .
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