Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 241
156 / 356In vigore dal 9 lug 1936
L'amministrazione delle imposte di consumo deve procedere agli atti di riscossione non solo delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia da essa anticipate, ma anche di tutte le altre spese, dei diritti di terzi e delle tasse di sentenza, applicando le norme della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze, per quelle dovute in forza di giudicato, e non può abbandonare il procedimento esecutivo sotto pena di rispondere in proprio delle somme non riscosse.
Negli avvisi di pagamento e nei successivi atti esecutivi deve essere sempre osservata la distinzione stabilita nel precedente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-241