Art. 236
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 236

151 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
La domanda di oblazione, redatta su competente carta da bollo, dev'essere espressa in termini irrevocabili, e non deve contenere riserve o condizioni. Se il trasgressore è illetterato, è valida la domanda col segno di croce apposto dallo stesso trasgressore alla presenza di due testimoni che sottoscrivono. La domanda dev'essere presentata all'ufficio delle imposte di consumo e dev'essere garantita dal deposito di una somma richiesta dall'ufficio in misura non superiore al quarto dell'ammenda massima stabilita dalla legge, nonché dell'imposta, ove del caso, e delle spese. L'ufficio trasmette, entro dieci giorni, la domanda, insieme a copia del processo verbale di accertamento della trasgressione, alla competente autorità amministrativa alla quale spetta di determinare, entro i limiti del minimo e del massimo dell'ammenda stabilita dagli del T. U., la somma da pagarsi a titolo di oblazione, nonché quelle per l'imposta dovuta e per le spese. Il ricorso gerarchico previsto dall' del T. U. è ammesso tanto contro la misura dell'ammenda quanto contro il rigetto della domanda di oblazione.
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