Art. 235
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 235

150 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Per le trasgressioni punibili con la pena dell'ammenda prevista dall' del T. U., il trasgressore può fare domanda di oblazione a norma dell' del T. U. medesimo nell'atto stesso in cui si forma il verbale di accertamento della trasgressione, ovvero prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorità giudiziaria di primo grado. La detta domanda è anche ammissibile per le trasgressioni prevedute negli a 58 del T. U. quando l'autorità amministrativa, per le assunte informazioni e per le circostanze che accompagnarono il fatto, reputi che non sussista l'estremo della frode e che sia pertanto,applicabile, anziché la pena della multa, quella dell'ammenda prevista dall' del T. U. Nel caso contrario, gli atti verranno rimessi all'autorità giudiziaria.
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